Si terrà il 22 e 23 marzo, come deciso dal Consiglio dei Ministri, il referendum sulla Giustizia. Sergio Favretto, avvocato, storico e collaboratore di Allonsanfan.it, ha redatto un saggio nel quale spiega in dettaglio il contenuto della consultazione e le ragioni che lo inducono a votare no. Il testo che segue è una sintesi di quanto spiegato e argomentato da Favretto. Il documento completo si può scaricare e leggere cliccando su Referendum, di Sergio Favretto.
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Il referendum, denominato impropriamente sulla Giustizia mentre interviene invece sulla magistratura e sulla sua organizzazione, confermativo o oppositivo, è diventato un appuntamento dirimente, per significato e per accumulazione di tensione. Settimana dopo settimana si accentuano le divergenze fra sostenitori del sì e quelli del no. Sono troppe le strumentalizzazioni. Sarà un referendum chiarificatore; sarà un punto a capo.
Dal ginepraio delle tesi a confronto noi tutti, cittadini e operatori del diritto, dobbiamo saper cogliere i tratti salienti di oggettività e di coerenza costituzionale. Il nostro voto deve essere radicato nell’esatta conoscenza del merito e degli effetti che lo qualificano. Non deve essere una parvenza di scelta, ma convinta opzione.
I punti fermi
Nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, recante il numero 1353. Il testo venne presentato il 13 giugno 2024 dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Ministro della giustizia Carlo Nordio.
È stato approvato dal Senato, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e prima dalla Camera, in seconda votazione, sempre con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025. Il testo modifica il titolo II e IV della parte II della Costituzione. Sono stati modificati gli articoli 87, 102, 104 (completa sostituzione), 105 (completa sostituzione), 106, 107, 110 della vigente Costituzione.
In Senato e alla Camera il testo è stato approvato con maggioranza inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera. Da qui il necessario ricorso al referendum, come prevede l’art.138 della Costituzione. Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo della legge, un quinto dei membri di una Camera, o 500.000 elettori, o cinque consigli regionali possono chiedere che si proceda al referendum popolare.
Dopo la presentazione di quattro richieste parlamentari di sottoposizione a referendum del citato testo di legge costituzionale, la Corte di Cassazione, Ufficio Centrale per il referendum, ha emesso ordinanza il 18 novembre 2025 ammettendo il referendum e approvando il seguente quesito:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?».
Dettaglio: il quesito referendario parla di Corte disciplinare, mentre il testo di legge costituzionale istituisce l’Alta Corte disciplinare introducendo un nuovo art.105 Costituzionale. Grave refuso.
In parallelo, è in pieno svolgimento la raccolta delle necessarie 500.000 firme per indire un referendum popolare sulla legge costituzionale in esame, su richiesta di 15 cittadini e formalizzata il 19 dicembre scorso, come confermato dalla Corte di Cassazione con comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2025.
Secondo le norme transitorie previste nella riforma, le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare, in base all’art. 8, verranno adeguate alle disposizioni della legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. Per la cogenza delle norme e per la loro efficacia diretta, i tempi non sono dunque immediati.
La legge è lapidaria e criptica, nel suo titolo: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.
Si interviene sull’assetto ordinamentale che da sempre regola la giurisdizione, si crea una nuova Alta Corte disciplinare per i magistrati, si sdoppia il CSM, si introduce il meccanismo dell’elezione con sorteggio per esprimere la rappresentanza. Tutto ciò non può affatto chiamarsi riforma della giustizia, né suscitare visioni migliorative per la giustizia. È un intervento con il bisturi in un corpo malato che necessita di cure, di nuove risorse e energie, non di contraccolpi polemici. È corretto, invece, parlare di riforma radicale della magistratura e della sua autonomia, di riforma dell’equilibrio fra i poteri della nostra Repubblica. Il tutto a medio termine, mentre il cittadino soffre oggi e subito di una giustizia malata e bisognosa di ridisegno operativo.

Inganni argomentativi
Tutti gli operatori della giustizia, impiegati, funzionari di polizia, cancellieri, magistrati giudicanti e pubblici ministeri, avvocati penalisti e non, sanno bene che il quesito referendario è subdolo e ingannevole. Lo hanno colto anche i semplici cittadini in queste settimane di dibattito sui media. Tutti sanno che si richiede assenso o diniego su un grimaldello da utilizzare poi per circoscrivere e controllare il potere giudiziario. Il voto viene richiesto per dare una spallata alla magistratura che in questi anni, secondo una pseudo narrazione, ha osato troppo verso il sistema dei forti, minando alla loro attesa impunità.
Separazione delle carriere
La separazione delle carriere, aspetto che oggi si vorrebbe diventasse ordinamentale, è in atto da decenni nella prassi. Vi sono già oggi due distinti percorsi di carriera funzionale. I passaggi di magistrati da quella requirente a quella giudicante e viceversa, sono sempre stati irrisori numericamente e dettati da ragioni familiari o di arricchimento professionale. Il problema viene ingigantito ad arte, ma è confinato solo al processo penale e pure in minima parte.
È una chiara pretestuosità. Evidenti i richiami alle tesi antimagistratura degli anni berlusconiani, allo sconcerto per le indagini coraggiose avviate e poi approdate a processi significativi; al ricorrente intervento per stanare gli scandali nell’edilizia, della sanità, nella evasione fiscale, nella corruzione regionale, nei finanziamenti pubblici e comunitari.
L’idea molto balzana di un doppio CSM si connota ab origine di una vis polemica oppositiva rispetto al coraggio dimostrato da molte Procure d’Italia in indagini delicate e significative. Hanno osato forse troppo? Si interviene, frazionando il corpo unico del potere giudiziario così voluto dalla Costituzione, in due porzioni disallineate. Avremo una magistratura bicefala, più debole e con due apici di autogoverno. In ultima sintesi, avremo due magistrature. Siamo in presenza di una eterogenesi evidente rispetto ai principi della nostra Costituzione.
È infondata la tesi di una automatica maggior terzietà del giudice. Il processo non è uno stadio con curve di tifosi in contrapposizione. Il processo è il luogo-metodo per giungere alla giustizia amministrata dal Giudice con gli apporti tecnici e professionali del Pubblico Ministero e dell’avvocato della difesa. È il luogo-metodo dell’oggettività, della cultura giuridica comune, del rigore procedurale e anche dell’equità, dell’applicazione della legge e anche della sua interpretazione creativa e anticipatrice a fronte dei silenzi del legislatore.
Oggi, dopo le recenti novità introdotte dalla legge Cartabia, il processo è un mix di sistema accusatorio con innesti inquisitori. In molte ipotesi il giudice può intervenire nella fase delle indagini preliminari. La separazione delle carriere non è il derivato necessario del sistema accusatorio originale. La separazione delle funzioni e quella de facto delle carriere convive già con questo rito contaminato misto. Non si garantisce nessun nuovo addendo di terzietà, ruolo e valore che già non si rinvengano nella prassi di udienza.
Chi ha frequentato le aule di Tribunali e Corti di Appello, ha incontrato molto spesso professionalità e terzietà. Molte Procure da anni si sono organizzate con team di PM specializzati per tipologia di reati, hanno consolidato rapporti con organi investigativi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza; rapporti con le sezioni di Polizia Giudiziaria; hanno costruito reti con le Procure europee e non europee, con organismi investigativi internazionali.
La delinquenza mafiosa, quella terroristica e le patologie nella Pubblica Amministrazione, i delitti e contravvenzioni nel settore del lavoro, dell’ambiente, dell’economia e del mercato, i reati su minori e del codice rosso, da sempre costituiscono terreno ove le Procure italiane si sono impegnate con proficui risultati di tutta evidenza.
Di contro, anche l’avvocatura si è professionalizzata, per tutelare indagati e imputati, per tutelare parti offese e parti civili costituite. Più la delinquenza si ampia e conia nuove declinazioni del reato, altrettanto si ampia la serie delle parti offese che rivendicano giustizia. Giudici, PM e avvocati, con giornalisti e agenti delle Forze dell’ordine sono stati vittime di terrorismo, della violenza mafiosa, della criminalità organizzata.
La terzietà del Giudice non è venuta meno. Gli avvocati ben conoscono quante richieste dei PM sono state accolte e altre respinte, quante misure cautelari autorizzate e altre respinte o mutate, quante sentenze di assoluzione o condanna adesive e altre non adesive alle richieste dell’accusa.
La terzietà è un connotato professionale, culturale, procedurale ed etico, deontologico che permea la figura del Giudice e le sue decisioni nel processo. Non è una mera aggettivazione formalistica.

Attingendo alla personale esperienza professionale, mi ritornano molte vicende processuali ove il rigore investigativo e requirente dei PM hanno incontrato condanne e assoluzioni del Giudice, ovvero impugnazioni dei PM in appello e nuovi pronunciamenti. Non solo, ricordo casi difficili e nuovi dove la magistratura requirente e giudicante hanno costruito precedenti e coniato concrete fattispecie nel silenzio della legislazione e della politica. Penso ai gravi episodi di bullismo a scuola, con lesioni alla parte offesa (ricorso del PM in appello); penso al pestaggio e lesioni subiti da un ragazzo queer per discriminazione per differente orientamento sessuale (primo grado e appello conformi); penso all’episodio di omicidio stradale non perfettamente compreso (ricorso del PM in Cassazione); penso al caso di simulato reato di stupro attribuito a zingari poi smascherato da PM e Giudice come accadimento all’interno di una coppia di adolescenti; penso all’attività investigativa svolta dal PM e l’attività giudicante per la complessa vicenda dell’inquinamento ambientale da amianto e produzione Eternit, per alcuni casi di responsabilità medica; richiamo pure vicende di terrorismo che parevano sepolte, con protagonisti impuniti, che invece sono state riaperte grazie alla caparbietà delle parti offese e all’attività investigativa di PM e fasi dibattimentali di Giudici. Certamente, mi ritornano alla memoria pure alcune vicende di disfunzione della giustizia, come impossibilità accertative dovute a ritardi e carenza di mezzi tecnici, lungaggini per mancato rintraccio dell’imputato e carenza di notificazione, prescrizione pur con ottime indagini e prove certe, letture acritiche delle risultanze di perizie.
Tutto è avvenuto con piena autonomia e distinzione delle funzioni fra PM e giudice. La separazione delle carriere voluta dalla riforma con la creazione di due magistrature non è affatto il toccasana per migliorare la giustizia. Anzi, divarica culture e esperienze. Da sempre i momenti formativi e di aggiornamento dei magistrati sono comuni alle funzioni requirenti e giudicanti, da sempre si è voluto far incontrare la cultura investigativa con la cultura giudicante, proprio perché dalla loro integrazione nasce una migliore qualità del prodotto giustizia. In tale ottica, si sono poste molte ipotesi e iniziative di comune formazione fra magistratura e avvocatura, fra università e magistratura con ordini forensi. Certamente la polarizzazione oltre modo del particolare non giova affatto all’equilibrio fra approccio investigativo e approccio giudicante.
Ancora più ingannevole è la previsione normativa della riforma del CSM, con il frazionamento del CSM in due CSM autonomi e caratterizzati solo per una diversa funzione processuale, con la creazione dell’Alta Corte disciplinare.
Il sorteggio
L’espediente del sorteggio per eleggere una rappresentanza è poi il marchio indelebile dell’incostituzionalità del provvedimento.
Il legislatore, a maggioranza e senza coinvolgimento delle opposizioni in Parlamento, ha regolato la rappresentanza dei due CSM quali organi di rilievo costituzionale introducendo l’espediente del sorteggio e privando la magistratura dell’autonoma capacità d’elezione della propria rappresentanza. Trattasi del vulnus più forte e radicale, in spregio di ogni principio di autonomia dei poteri. Il caso non può sostituirsi alla scelta di una rappresentanza che deve avvenire, invece, attraverso un percorso logico e motivato. Il caso è contro il principio della rappresentanza e partecipazione voluto dalla Costituzione per tutti gli organismi di democrazia.
Forse che il corpo docente in una università, i medici chirurghi, gli architetti e ingegneri, i notai e gli avvocati eleggono le proprie rappresentanze nei rispettivi ordini professionali per sorteggio? Tutti questi organismi di rappresentanza si formano grazie al confronto interno fra liste, gruppi di pensiero e di proposta. Il potere autonomo della magistratura deve sempre essere dotato di autonomia tanto nella propria organizzazione quanto nell’azione che svolge.
Non solo, l’esito del sorteggio potrebbe addirittura privare l’organismo del giusto equilibrio delle diverse culture giuridiche e professionali, dei contributi di genere. Il sorteggio è una incognita grave e lesione delle prerogative costituzionali di autonomia.
La giustizia da “guarire”
Vi è, infine, un inganno sotteso solo in parte, ma manifesto in modo palese, costituito dall’effetto distrattivo che questa riforma porta con sé rispetto al vero nodo dell’urgenza di guarire e rendere efficiente la giustizia.
Ecco quanto appare. Polemiche arroganti, messaggi ultimativi, descrizioni e attribuzioni di criticità oggettive di vicende processuali solo all’apparato giudiziario, alla mancanza delle carriere separate dei magistrati. Di recente, cinque o sei casi di revisioni di processi attribuiti a negligenze o errori giudiziari, quando invece vi sono nuovi elementi di prova sopraggiunti e non noti, nuove tecniche investigative più credibili e utili alla ricerca della verità.
La riforma costituzionale, se approderà al traguardo, necessiterà molto tempo per attuarsi pienamente con altri conseguenti interventi legislativi. Nel frattempo, non vi sono in cantiere gli attesi interventi di ammodernamento dell’apparato della giustizia, del suo potenziamento in risorse umane e strumentali, del completamento della digitalizzazione e semplificazione delle procedure, del coordinamento di uffici e nuove professionalità, della diversa distribuzione territoriale delle sedi.
Al cittadino si propone, invece, una rifrazione ottica, facendo luccicare solo immagini e tesi polemiche, ma poca sostanza idonea a migliorare il prodotto giustizia.
- Il documento completo redatto da Sergio Favretto, con approfondimenti sulle varie modifiche al vaglio del referendum, si può scaricare cliccando qui: Referendum, di Sergio Favretto
- Credito foto in apertura: “Tribunale aula generica” by Radio Alfa is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.



